Focus CER
Una Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico abilitato a produrre, consumare, accumulare e condividere energia rinnovabile tra i suoi membri. In Italia:
- è un soggetto autonomo e controllato da membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la partecipazione è aperta e volontaria e possono prenderne parte cittadini, PMI, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale;
- ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti, ai membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i soggetti produttori e consumatori, connessi alla stessa cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale dell’energia prodotta.
I benefici della CER
Benefici energetici
- contributo alla gestione della domanda e offerta di energia attraverso il bilanciamento locale della rete elettrica;
- promozione di impianti a fonti rinnovabili;
- gestione e uso razionale dell’energia;
- miglioramento della flessibilità della rete elettrica.
Benefici ambientali
- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- decarbonizzazione del sistema energetico.
Benefici economici
- riduzione della spesa energetica;
- generazione di nuove forme di reddito;
- crescita economica locale (attivazione di filiera e investimenti locali);
Benefici sociali
- partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese al sistema energetico;
- rafforzamento e crescita della comunità locale;
- creazione di valore a livello locale e territoriale;
- accesso equo all’energia e contrasto della povertà energetica.
La normativa italiana
Le CER in Italia sono state introdotte in modo definitivo con il D.lgs 199/2021 che ha recepito la Direttiva UE 2018/2001 RED II, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
- Direttiva UE 2018/2001 (scarica il pdf)
- lgs 199/2021: (scarica il pdf)
Con la delibera ARERA TIAD 727/2022/R/eel vengono disciplinate le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dal D.lgs 199/21
- Delibera 727/2022/R/eel (scarica il pdf)
Con il Decreto Ministeriale DM 414/2023 vengono disciplinate le tariffe incentivanti per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo diffuso e le modalità di accesso al contributo PNRR per le configurazioni di CER e l’autoconsumo collettivo in Comuni fino a 5.000 abitanti
- DM 414/2023 (scarica il pdf)
Le regole tecniche del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) definiscono i requisiti per l’accesso e l’attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, per l’erogazione della tariffa, e per i controlli e le verifiche della misura PNRR.
- Regole operative GSE (scarica il pdf)
I contributi economici
Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE. I contributi economici sono riconosciuti rispetto a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e consistono in:
- un corrispettivo di valorizzazione, definito da ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata;
- una tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivata;
- una valorizzazione dell’energia immessa in rete da parte del produttore, vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).
Inoltre, le CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono accedere ad un contributo in conto capitale, fino a un massimo del 40% del costo di investimento, a valere sulle risorse del PNRR.